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Il conto svuotato senza giudice

Il conto svuotato senza giudice

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11 milioni di cartelle in arrivo.

A luglio 2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha annunciato l'invio di circa 11 milioni di cartelle esattoriali a cittadini, professionisti e imprese: una delle campagne di recupero più massicce degli ultimi anni. Dietro quel numero c'è una norma che quasi nessuno ha letto e che esiste dal 1999: l'articolo 72-bis del DPR 602/1973, il decreto che disciplina la riscossione delle imposte sul reddito. È la disposizione che permette al fisco di ordinare alla banca di pagare, senza passare da un giudice.

Che cosa dice l'articolo 72-bis

Il pignoramento presso terzi ordinario, quello del codice di procedura civile, funziona così: il creditore cita in giudizio il debitore e il terzo che gli deve dei soldi (la banca, il datore di lavoro, l'inquilino), si tiene un'udienza, un giudice dell'esecuzione assegna le somme. È lento, ma c'è un magistrato in mezzo.

L'articolo 72-bis introduce una scorciatoia riservata all'agente della riscossione. L'atto di pignoramento, in luogo della citazione prevista dall'art. 543, secondo comma, n. 4 del codice di procedura civile, può contenere direttamente l'ordine al terzo di pagare all'agente della riscossione:

  • entro sessanta giorni dalla notifica, per le somme il cui diritto alla percezione è già maturato;
  • alle rispettive scadenze, per le somme future o periodiche.

Il risultato è un pignoramento a natura tendenzialmente stragiudiziale: niente udienza di assegnazione, niente provvedimento del giudice, nessun contraddittorio preventivo. La banca riceve un atto, e a quel punto è la banca — non il fisco — a essere obbligata a pagare. Il correntista lo scopre quasi sempre dopo, guardando il saldo.

È qui che nasce l'espressione "conto bloccato", imprecisa ma non del tutto sbagliata: tecnicamente il conto non viene chiuso né congelato in blocco, viene vincolata la somma pignorata fino a concorrenza del debito. Nella pratica, per chi ci deve pagare l'affitto, la differenza è teorica.

Lo Stato italiano a corto di cassa
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Perché se ne riparla adesso

I numeri di contorno spiegano l'allarme meglio della cifra principale: in Italia circa 19 milioni di persone hanno almeno una posizione debitoria verso il fisco, con un'esposizione media intorno ai 5.800 euro, e risultano già avviate circa 750.000 procedure di riscossione forzata. Alcune ricostruzioni della pianificazione annuale arrivano a stimare fino a 31 milioni di atti complessivi nel 2026, contando solleciti, intimazioni e comunicazioni. Ad agosto l'Agenzia sospende l'invio della gran parte degli atti nel periodo centrale del mese, salvo le posizioni prossime alla prescrizione: è una tregua di calendario, non un cambio di rotta.

La novità, dunque, non è una norma nuova. È il volume: il 72-bis c'è da oltre vent'anni, ma non era mai stato acceso su una platea di queste dimensioni.

Come si arriva al conto: la catena degli atti

Non esiste un pulsante che il Governo può premere per svuotare i conti degli italiani. Esiste una catena di atti amministrativi, e ogni anello ha una regola e un termine.

  1. Ruolo e cartella di pagamento. L'ente creditore (Agenzia delle Entrate, INPS, Comune) affida il credito all'agente della riscossione, che notifica la cartella.
  2. Sessanta giorni. È il termine per pagare o per attivarsi (rateizzazione, ricorso, autotutela). Scaduto quel termine senza pagamento, la cartella diventa titolo esecutivo.
  3. L'intimazione, se è passato troppo tempo. Se l'espropriazione non inizia entro un anno dalla notifica della cartella, prima di procedere serve una nuova intimazione ad adempiere entro cinque giorni (art. 50 dello stesso decreto). È uno dei punti su cui più spesso l'esecuzione si rivela viziata.
  4. Il 72-bis. A questo punto l'agente della riscossione può notificare l'ordine diretto alla banca, senza chiedere nulla a nessun giudice.

La domanda "come può il Governo bloccare i conti correnti" ha quindi una risposta meno cinematografica di quanto si racconta: il Governo non li blocca. Li blocca un ente pubblico economico strumentale, vigilato dal MEF, in forza di un titolo esecutivo formatosi mesi o anni prima, con uno strumento che il legislatore gli ha consegnato nel 1999 e che il decreto legislativo 110/2024 ha spinto a usare in modo pianificato e sistematico. La discrezionalità politica sta nel decidere quante posizioni lavorare e con quale priorità, non nel firmare il singolo pignoramento.

Quanto possono prendere: i limiti del 2026

La parte che quasi nessun post virale racconta è che il 72-bis non è illimitato. I tetti si agganciano all'assegno sociale, che nel 2026 vale 546,24 euro mensili.

Sul conto corrente. Le somme accreditate a titolo di stipendio o pensione prima del pignoramento sono aggredibili solo per la parte che eccede il triplo dell'assegno sociale, cioè 1.638,72 euro. E c'è una tutela ulteriore, scritta proprio nel 72-bis: in caso di accredito sul conto intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. L'ultimo stipendio, insomma, resta fuori.

Sullo stipendio alla fonte. Qui interviene l'articolo 72-ter, che per l'agente della riscossione sostituisce la regola generale del quinto con una progressione a scaglioni sul netto mensile:

  • fino a 2.500 euro → un decimo;
  • da 2.500 a 5.000 euro → un settimo;
  • oltre 5.000 euro → un quinto.

Sulla pensione. Il quinto si calcola solo sulla parte eccedente il doppio dell'assegno sociale, cioè oltre 1.092,48 euro: sotto quella soglia la pensione non si tocca.

Restano poi impignorabili, per l'art. 545 c.p.c., i crediti alimentari, i sussidi assistenziali e le prestazioni per maternità e malattia. Chi vive di solo stipendio medio accreditato in banca, in altre parole, è molto meno esposto di quanto il panico da titolo suggerisca. Chi ha liquidità ferma sul conto, molto di più.

Lo Stato prepara le sue armi
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L'arsenale oltre il conto

Il conto corrente è solo uno degli strumenti, e non il più duro:

  • Fermo amministrativo sul veicolo: preceduto da un preavviso con trenta giorni per mettersi in regola.
  • Ipoteca: iscrivibile per debiti pari o superiori a 20.000 euro, e può riguardare anche l'abitazione principale.
  • Espropriazione immobiliare: possibile solo sopra i 120.000 euro di debito, e mai sull'unico immobile di proprietà, non di lusso, in cui il debitore ha la residenza anagrafica. La prima casa non è al riparo dall'ipoteca, ma lo è dalla vendita forzata.
  • Articolo 48-bis: prima di pagare una somma superiore a 5.000 euro, ogni pubblica amministrazione deve verificare se il beneficiario è inadempiente verso la riscossione; in caso positivo il pagamento si ferma e va all'agente della riscossione. È il motivo per cui un fornitore della PA con cartelle scoperte non vede arrivare la fattura pagata.

Privacy e algoritmi: dove entra il GDPR

Per notificare 11 milioni di cartelle e scegliere su quali posizioni attivare il pignoramento serve sapere dove stanno i soldi. Quella conoscenza esiste già: è l'Archivio dei rapporti finanziari dentro l'Anagrafe tributaria, che contiene per ogni rapporto il codice identificativo, il codice fiscale del titolare, dei cointestatari, dei delegati e dei procuratori. L'agente della riscossione non deve cercare il conto: sa già dove si trova.

È su questo strato — non sulla norma esecutiva — che si gioca la partita dei diritti. Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato istruttorie sugli strumenti informatici di accesso all'Anagrafe tributaria e all'Archivio dei rapporti finanziari, e ha già detto no all'uso di dati raccolti dal web per costruire profili di rischio evasione. La direzione di marcia — selezione algoritmica delle posizioni da lavorare, punteggi di rischio, pianificazione annuale concordata con il MEF — è esattamente il terreno su cui il Regolamento europeo sulla protezione dei dati ha qualcosa da dire: base giuridica, proporzionalità, limitazione della finalità, decisioni automatizzate.

Il pignoramento, insomma, è l'ultimo anello visibile di una catena che comincia molto prima, dentro una banca dati.

Come proteggersi dalle ingiustizie
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Come ci si difende

Il 72-bis salta il giudice prima, non dopo. Le strade restano aperte, ma sono a termine:

  • Controllare la notifica della cartella. Un pignoramento fondato su una cartella mai validamente notificata è la contestazione statisticamente più fruttuosa.
  • Se invece la notifica è regolare, non averla letta non conta. È il rovescio del punto precedente, ed è quello che sorprende di più. La notifica si perfeziona quando la legge dice che è avvenuta, non quando il destinatario apre la busta: vale la presunzione di conoscenza dell'art. 1335 del codice civile, per cui l'atto giunto all'indirizzo del destinatario si considera da lui conosciuto, salvo che provi di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia. Per imprese e professionisti la cartella viaggia via PEC all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi e si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna, anche se la casella non viene mai aperta — e se risulta satura o non più attiva la legge prevede comunque un percorso alternativo, con deposito telematico e avviso al destinatario. Per tutti gli altri vale la compiuta giacenza: destinatario assente, plico depositato all'ufficio postale, atto che si intende notificato allo scadere del termine di giacenza anche se la busta torna indietro mai ritirata. Chi ha traslocato senza aggiornare la residenza anagrafica non può eccepire di non aver ricevuto niente. Da lì i sessanta giorni corrono, la cartella diventa titolo esecutivo e l'ordine alla banca può arrivare senza che il debitore abbia letto una riga: l'unica difesa davvero preventiva è controllare con regolarità la PEC e la propria posizione debitoria nell'area riservata dell'Agenzia.
  • Verificare la prescrizione. Cinque anni per contributi e tributi locali, dieci per le imposte erariali secondo l'orientamento prevalente: molti crediti in circolazione sono già morti.
  • Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) se si contesta il diritto stesso di procedere, e opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per i vizi formali e per il superamento dei limiti di pignorabilità. Attenzione al riparto: le contestazioni che riguardano il merito della pretesa tributaria restano davanti al giudice tributario.
  • Rateizzare. È la difesa più banale e la più efficace: per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026 la dilazione ordinaria arriva a 84 rate, sale a 96 nel 2027-2028 e a 108 dal 2029, con piani fino a 120 rate in caso di comprovata difficoltà. Il piano accolto blocca l'avvio di nuove azioni esecutive.
  • Aspettare, a volte, paga. Per i carichi affidati dal 1° gennaio 2025, il decreto legislativo 110/2024 prevede il discarico automatico delle somme non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'affidamento.
  • Il confine geografico della norma. L'ordine ex art. 72-bis è un atto amministrativo italiano: obbliga il terzo che si trova in Italia, non una banca straniera, che non ha alcun dovere di eseguirlo. Fuori dall'Unione europea viene meno anche il canale rapido di assistenza alla riscossione previsto dalla direttiva 2010/24/UE (recepita con il d.lgs. 149/2012), con cui uno Stato membro può farsi recuperare il credito da un altro. E in una giurisdizione che non aderisce al Common Reporting Standard — lo standard OCSE di scambio automatico dei dati finanziari, sottoscritto da 126 giurisdizioni, dal quale restano fuori gli Stati Uniti, che applicano il proprio FATCA — quel conto non viene nemmeno segnalato in automatico all'Agenzia delle Entrate. È però la descrizione di un limite della norma, non una scorciatoia: il conto estero va comunque indicato nel quadro RW, la giacenza non dichiarata si presume formata con redditi sottratti a tassazione (art. 12 del d.l. 78/2009), e spostare disponibilità per rendere inefficace la riscossione integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. 74/2000), punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni sopra i 50.000 euro fra imposte, sanzioni e interessi, e da uno a sei anni oltre i 200.000. Tra pianificazione lecita e occultamento passa esattamente questa linea, e attraversarla dal lato giusto richiede consulenza, struttura, capitale: gli stessi mezzi che mancano a chi il 72-bis lo subisce.
Nel frattempo, a pagare sono i cittadini
Nel frattempo, a pagare sono i cittadini

Chi paga il conto

Fin qui la norma e i numeri; da qui in poi, un punto di vista. Undici milioni di cartelle non sono giustizia fiscale: sono cassa. Uno Stato che raschia il fondo del barile lo fa dove arrivare costa meno, e oggi il bersaglio più economico è il conto corrente di chi non ha altro. Patrimoni articolati, società interposte, immobili all'estero, liquidità fuori dal circuito bancario italiano: il 72-bis non li sfiora. Sfiora chi tiene duemila euro da parte per arrivare a fine mese.

Lo confermano i numeri della riscossione: 5.800 euro di esposizione media su 19 milioni di posizioni. Non è il magazzino dei grandi evasori, ma quello delle partite IVA in difficoltà, dei bolli arretrati, dei contributi non versati, delle multe. Un credito che l'erario sa in buona parte irrecuperabile — nel 2024 si è dato il discarico automatico dopo cinque anni proprio per questo — e che pretende ugualmente: provarci è quasi gratis, e ogni euro che rientra è un euro da non chiedere altrove.

Il cerchio si chiude guardando da dove quei soldi erano usciti. Il taglio delle accise sui carburanti del 2022 è costato al bilancio pubblico circa 7 miliardi, saliti verso i 9 con le proroghe mensili, e secondo le analisi distributive due terzi del beneficio sono finiti alla metà più ricca della popolazione: chi guadagna di più fa più chilometri. Dal 1° gennaio 2026 la partita si pareggia dal lato opposto, con benzina e gasolio riallineati alla stessa aliquota di 67,29 centesimi al litro — meno 4,05 sulla prima, più 4,05 sul secondo — e circa 552 milioni di maggior gettito nel solo 2026. Un'imposta indiretta, che in rapporto al reddito morde molto più in basso che in alto.

Sconti a pioggia quando serve consenso, esecuzioni forzate e rincari alla pompa quando serve liquidità. Nessun complotto, soltanto una gerarchia di priorità ripetuta tante volte da essere diventata abitudine. Resta il dato più scomodo: uno Stato solido non avrebbe bisogno di 750.000 procedure esecutive per leccarsi le ferite.

Il 72-bis non è una norma nuova, né segreta, né incostituzionale: è la scorciatoia che il legislatore ha consegnato al fisco più di vent'anni fa, e che solo ora viene usata su scala industriale. La sorpresa, semmai, è continuare a scoprirlo dall'estratto conto invece che dalla Gazzetta Ufficiale.

FONTI


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